Sono state elevate le soglie per l'obbligo di nomina nelle società a responsabilità limitata dell'organo di controllo interno.
Nei giorni scorsi, in sede di conversione in legge del decreto n. 32 del 2019 c.d. Sblocca cantieri, sono stati, infatti, modificati i limiti dimensionali introdotti nell'art. 2877 c.c., Con effetti dal 16 marzo 2019, dal codice della crisi e dell'insolvenza di impresa.
Ora sono tenute a nominare l'organo di controllo e adattare statuti e atti costitutivi - entro il 16 dicembre 2019 - le S.r.l. che, negli esercizi 2017 2018, hanno superato almeno uno dei nuovi limiti:
- 4 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale;
- altrettanti di ricavi e
- 20 dipendenti medi.
Tuttavia, mentre in precedenza occorreva superarne 2 su 3, l'obbligo di nomina scatta ora per le S.r.l. che oltrepassano una sola delle suddette soglie.
La prescrizione della nomina mira a estendere i controlli dello stato di salute societario per favorire la tempestiva immersione e la pronta gestione della crisi dell'impresa. Questo, soprattutto in virtù dell'interazione con il meccanismo dell'allerta, destinato a favorire l'avvio, per iniziativa anche di sindaci e revisori, di un tentativo di composizione con i creditori non appena si manifestano di indizi di una situazione di crisi.
Ma ben presto si levavano altre aspre critiche all'estensione dei controlli soprattutto da parte delle piccole imprese, a causa dei costi e degli incombenti connessi alla necessità dell'organo di controllo. Di qui le odierne modifiche.
La composizione degli organi è lasciata alla scelta dell'impresa che può optare tra un revisore legale (società di revisione) è un collegio sindacale (anche monocratico). Si è quindi attuata una parificazione sotto questo profilo tra due soggetti che svolgono funzioni diverse: il primo un controllo di natura contabile; il secondo un controllo di legalità (ossia sul rispetto della legge e dello statuto), nonché sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto amministrativo, organizzativo, e contabile.
Si stima che le società tenute alla nomina si riducano da 180.000 a circa 80.000.
20.06.2019